GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: SANZIONI PENALI E POSSIBILI RIMEDI

Tra i reati in materia di circolazione stradale previsti dalla Legge, sicuramente il più comune è la guida in stato di alterazione per avere assunto alcolici o sostanze stupefacenti prima di mettersi alla guida di un veicolo (bicicletta compresa).

Prima di tutto è necessario chiarire che non è vietato in senso assoluto guidare dopo avere bevuto alcolici; tuttavia, costituisce illecito amministrativo o penale se la guida di un veicolo avviene con un tasso alcolemico oltre determinate soglie stabilite dalla Legge.

I TASSI ALCOLEMICI

QUANDO E’ LECITO GUIDARE DOPO AVERE BEVUTO

A parte specifiche categorie di soggetti sotto indicati, in linea generale non costituisce illecito guidare un veicolo se il tasso alcolemico risulta entro la soglia di 0,50 grammi per litro (g/l).

TASSO ALCOLEMICO TRA 0,51 g/l e 0,80 g/l (art. 186 comma 2 lett. a del Codice della Strada) – ILLECITO AMMINISTRATIVO

Questa situazione non costituisce reato e le sanzioni sono esclusivamente di natura amministrativa:

  • sanzione amministrativa da € 531 a € 2.125;
  • sospensione della patente da 3 a 6 mesi;
  • decurtazione di 10 punti della patente.

TASSO ALCOLEMICO DA 0,81 g/l e oltre (art. 186 comma 2 lett. b e c del Codice della Strada) – REATO PENALE + ILLECITO AMMINISTRATIVO

Due sono le ipotesi costituenti reato e si differenziano tra loro per i tassi alcolemici di riferimento con conseguente differenziazione del trattamento sanzionatorio.
– TASSO ALCOLEMICO DA 0,81 g/l a 1,50 g/l (art. 186 comma 2 lett. b del Codice della Strada)

  • ammenda da € 800 a € 3.200;
  • arresto fino a 6 mesi;
  • sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno;
  • decurtazione di 10 punti dalla patente (sanzione amministrativa).

– TASSO ALCOLEMICO DA 1,51 g/l e oltre (art. 186 comma 2 lett. c del Codice della Strada)

  • ammenda da € 1.500 a € 6.000;
  • arresto da 6 mesi a 1 anno;
  • sospensione della patente da 1 a 2 anni;
  • sequestro del veicolo;
  • confisca del veicolo, se di proprietà del conducente, disposta con il provvedimento di condanna (decreto penale di condanna o sentenza);
  • nel caso in cui il veicolo non sia di proprietà del conducente non vi sarà confisca dello stesso, ma il raddoppio del periodo di sospensione della patente di guida per il conducente;
  • decurtazione di 10 punti dalla patente (sanzione amministrativa).

CATEGORIE PARTICOLARI

Esistono categorie di soggetti che non possono in alcun modo mettersi alla guida di un veicolo dopo avere bevuto sostanze alcoliche (art. 186 bis del Codice della Strada):

  • soggetti infraventunenni;
  • soggetti che abbiano conseguito la patente di guida B da meno di tre anni;
  • soggetti che effettuano “attività di trasporto di cose “, come gli autotrasportatori e assimilati;
  • conducenti di autoveicoli con massa a pieno carico maggiore di 3,5 tonnellate oppure di “treno“ (autocarro con rimorchio) con massa complessiva maggiore di 3,5 tonnellate, oppure di autoarticolati, autosnodati autobus o altri mezzi adibiti al trasporto di persone con oltre otto posti disponibili.

Per queste categorie di conducenti la guida con tasso alcolemico da 0 g/i a 0,50 g/l costituisce illecito amministrativo con sanzione amministrativa da € 168 a € 673,00.

Per quanto riguarda i tassi alcolemici superiori a 0,50 g/l, le sanzioni previste per le ipotesi sono aumentate di un terzo (nel caso di tasso alcolemico da 0,51 a 0,80 – art. 186 comma 2 lett. a del Codice della Strada) e da un terzo alla metà (nell’ipotesi di tasso alcolemico da 0,81 e oltre – art. 186 comma 2 lett. b e c del Codice della Strada).

RIFIUTO A SOTTOPORSI AL TEST ALCOLIMETRICO

Spesso le persone ritengono come scelta migliore non sottoporsi all’etilometro, pensando che il mancato accertamento del tasso alcolemico sia vantaggioso.

In realtà, è una scelta quantomai sbagliata.

Infatti, ai sensi dell’art. 186 comma 8 del Codice della Strada al rifiuto a sottoporsi al test alcolimetro si applicano le stesse sanzioni previste per il caso più grave della guida in stato di ebbrezza (da 1,51 g/l ed oltre).

In sostanza, il rifiuto a sottoporsi all’accertamento alcolimetro è equiparato alla guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186 comma 2 lett. c. del Codice della Strada.

Pertanto, anche nel caso in cui il conducente di un veicolo si opponga all’accertamento del tasso alcolemico sono previste le seguenti sanzioni:

  • ammenda da € 1.500 a € 6.000;
  • arresto da 6 mesi a 1 anno;
  • sospensione della patente da 1 a 2 anni;
  • sequestro del veicolo;
  • confisca del veicolo se di proprietà del conducente disposta con il provvedimento di condanna (decreto penale di condanna o sentenza);
  • nel caso in cui il veicolo non sia di proprietà del conducente non vi sarà confisca dello stesso, ma il raddoppio del periodo di sospensione della patente di guida;
  • decurtazione di 10 punti dalla patente (sanzione amministrativa).

E’ chiaro, quindi, che non sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico è solo controproducente, perché il test alcolimetrico potrebbe indicare un tasso alcolemico ben inferiore ad 1,50 g/l o addirittura una soglia per cui non è prevista alcuna sanzione penale.

LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE DISPOSTA DAL PREFETTO

Nel caso di riscontro di un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti rientranti nelle ipotesi di reato (art. 186 comma 2 lett. b e c del Codice della Strada), l’Autorità di Polizia provvede al ritiro immediato della patente di guida che verrà trasmessa al Prefetto ai fini dell’adozione dei provvedimenti cautelari.

Infatti, ai sensi dell’art. 223 del Codice della Strada il Prefetto dispone la sospensione della patente di guida fino ad un massimo di 2 anni, prescrivendo la revisione della stessa presso la Commissione Medica locale di residenza.

Si tratta di un provvedimento di natura amministrativa del tutto autonomo rispetto alla sospensione dalla patente di guida, quale sanzione accessoria alla sanzione penale principale (arresto ed ammenda).

Tuttavia, è importante sapere che il periodo di sospensione amministrativa della patente non si aggiunge a quello stabilito dal Giudice in sede di applicazione del provvedimento di natura penale.

In sostanza, all’esito del procedimento penale il periodo di sospensione della patente disposta dal Giudice, quale sanzione accessoria alla sanzione penale principale, dovrà tenere conto del periodo di sospensione disposta dal Prefetto con la conseguenza che l’interessato sarà inibito dalla guida per il periodo residuo.

POSSIBILI STRATEGIE DIFENSIVE

Innanzitutto contro l’ordinanza di sospensione della patente di guida disposta dal Prefetto può essere proposto ricorso al Giudice di Pace competente entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.

I LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’ (art. 186 comma 9bis del Codice della Strada)

Per quanto riguarda il procedimento penale, nel caso di guida in stato ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l (senza coinvolgimento in sinistri stradali)la strategia difensiva maggiormente applicata nella prassi giudiziaria è lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità.

L’esito positivo dei lavori di pubblica utilità produce tre effetti vantaggiosi:

  • innanzitutto, il primo effetto favorevole è la conversione della sanzione penale principale in attività non retribuita presso un Ente convenzionato con il Tribunale ove è instaurato il procedimento penale; in questo modo, svolgendo le ore di lavoro stabilite dal Giudice, l’assistito non dovrà sopportare nè la pena detentiva nè quella pecuniaria;
  • un secondo beneficio conseguente allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità è il dimezzamento del periodo di sospensione della patente di guida.
  • infine, nell’ipotesi di guida con tasso alcolemico superiore a 1,51 g/l (art. 186 comma 2 lett. c del Codice della Strada) con lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità l’assistito evita la confisca del veicolo di sua proprietà che di conseguenza verrà dissequestrato e restituito all’avente diritto.

A fronte dei considerevoli vantaggi sopra delineati, va considerato che non si può essere ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità nel caso di guida in stato di ebbrezza con sinistro stradale addebitabile al conducente alterato.

LA MESSA ALLA PROVA (art. 168 bis c.p.)

Un’ulteriore strategia difensiva favorevole all’interessato al fine di evitare la sanzione principale del reato penale è lo svolgimento di lavori in regime di messa alla prova ai sensi dell’art. 168 bis c.p. che ha come effetto favorevole l’estinzione del reato senza l’emissione di un provvedimento di condanna da parte del Giudice.

In sostanza, in questo caso non verrà emessa dal Giudice un provvedimento di condanna, ma esclusivamente una sentenza di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova.

Se sotto il profilo pratico l’assistito dovrà svolgere attività lavorativa non retribuita esattamente, come nel caso dei lavori di pubblica utilità (art. 186 comma 9 bis del Codice della Strada), sotto il profilo giuridico la messa alla prova non produce effetti favorevoli per quanto riguarda la sospensione della patente di guida.

Infatti, nel caso della messa la prova il cliente dovrà sopportare integralmente il periodo di sospensione della patente di guida disposta dal Giudice, salva la detrazione per il periodo di sospensione disposta dal Prefetto.

A differenza dei lavori i pubblica utilità, la messa alla prova può essere applicata a tutti i casi di guida in stato di ebbrezza di rilevanza penale e, quindi, anche nel caso di incidente stradale.