LA PERSONA OFFESA DAL REATO ED IL SUO RUOLO NEL PROCEDIMENTO PENALE
La persona offesa dal reato è il soggetto titolare dell’interesse giuridico tutelato dalla norma che prevede quel determinato reato.
Questo non significa che il reato è previsto dalla Legge nell’esclusivo interesse del singolo individuo.
In realtà, è vero il contrario e cioè che ogni fatto che costituisce reato è tale perché secondo la Legge una determinata condotta risulta lesiva di un interesse ritenuto rilevante per la collettività e, quindi, interviene con la massima risposta prevista dal nostro ordinamento e cioè con la sanzione penale.
Nell’ambito del procedimento penale il soggetto che ha la funzione di richiedere l’applicazione della sanzione penale è il Pubblico Ministero, il quale agisce nell’interesse pubblico.
Pertanto, il Pubblico Ministero è colui che dapprima svolge le indagini volte alla ricostruzione di un determinato fatto – reato e poi, qualora ritenga la notizia di reato fondata, esercita l’azione penale al fine di ottenere l’applicazione della sanzione penale.
IL RUOLO DELLA PERSONA OFFESA
Per determinati reati la Legge riconosce un ruolo nel procedimento penale anche al soggetto che, come individuo, risulta portatore dell’interesse giuridico protetto nel caso concreto.
Un esempio renderà chiaro il ragionamento, prendendo in considerazione il reato di stalking (art. 612 bis c.p.).
Qualunque ordinamento giuridico evoluto sanziona penalmente condotte persecutorie che producono gravi danni ad altre persone e la risposta penale ha la funzione di tutelare la collettività perché è interesse di tutti che tali fatti siano quanto più possibile limitati.
Per questo reato la Legge riconosce un rilevante ruolo alla persona offesa, in quanto l’interesse del singolo soggetto viene ritenuto meritevole di tutela fin dall’inizio del procedimento penale.
Esistono poi dei reati che vengono definiti plurioffensivi.
Classico esempio è il reato di calunnia (art. 368 c.p.), nel quale il bene giuridico tutelato in modo prevalente è l’amministrazione della giustizia.
Tuttavia, da tempo la giurisprudenza ha ritenuto che il soggetto calunniato debba essere considerato persona offesa dal reato, in quanto viene tutelato anche l’interesse del soggetto a non vedere leso il proprio onore da una falsa incolpazione.
POTERI, DIRITTI E FACOLTA’ DELLA PERSONA OFFESA NEL PROCEDIMENTO PENALE
Distinguere tra reati che tutelano o meno (anche) l’interesse del singolo soggetto è fondamentale perchè alla persona offesa dal reato vengono riconosciute precisi poteri e specifiche facoltà da esercitarsi nell’ambito del procedimento penale.
In linea di massima il ruolo della persona offesa nel procedimento penale possono distinguersi in:
- poteri di impulso;
- poteri di sollecitazione;
- diritti di informazione;
- facoltà di partecipazione;
- poteri di controllo sull’attività del Pubblico Ministero.
POTERI DI IMPULSO
Per alcuni reati il ruolo della persona offesa risulta particolarmente determinante, perché addirittura la pretesa punitiva dello Stato esercitata dal Pubblico Ministero è vincolata alla sua volontà.
Si tratta dei reati punibili a querela di parte, nei quali l’azione penale viene esercitata solo se la persona offesa chiede espressamente la punizione del colpevole, manifestata tramite atto di querela.
Inoltre, per i reati procedibili a querela la persona offesa può incidere in modo determinante sulla prosecuzione del procedimento penale instaurato, potendo decidere di interromperlo, rimettendo la querela precedentemente sporta.
La remissione di querela, infatti, comporta l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 152 c.p..
Classici esempi di reati procedibili a querela sono la truffa (art. 640 c.p.), l’insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.), il reato di lesioni personali semplici (art. 582 c.p.).
Anche il reato di stalking (art. 612 bis c.p.) in linea di massima è procedibile a querela anche se la Legge prevede specifiche cautele e limitazioni di efficacia alla remissione di querela.
In conclusione, per i reati procedibili a querela risulta determinante la richiesta di punizione della persona offesa, la quale condiziona lo svolgimento del procedimento penale sia nelle sua fase iniziale sia nella prosecuzione dello stesso.
POTERI DI SOLLECITAZIONE
Alla persona offesa dal reato, quale soggetto del procedimento penale, sono riconosciuti poteri “sollecitatori” dell’attività del Pubblico Ministero, avendo la facoltà di presentare memorie ed elementi di prova, ad esclusione del giudizio di cassazione (art. 90 c.p.p.).
Si tratta di facoltà decisamente rilevanti, in quanto mediante il loro esercizio la persona offesa dal reato può contribuire anche in maniera determinante alla ricostruzione del fatto.
DIRITTI DI INFORMATIVA
Al fine di renderne effettiva la partecipazione al procedimento penale, la Legge riconosce alla persona offesa dal reato specifici diritti di informazione:
- può accedere al registro delle notizie di reato mediante apposita richiesta rivolta al Pubblico Ministero (art. 335 comma 3 c.p.p.);
- al pari della persona sottoposta alle indagini e del suo difensore, la persona offesa deve essere informata dal Pubblico Ministero quando intende procedere ad accertamenti tecnici irripetibili, avvisandola del luogo e dell’ora del conferimento dell’incarico peritale e della facoltà di nominare un proprio consulente di parte (art. 360 c.p.p.);
- deve essere avvisata della data e del luogo di svolgimento dell’udienza preliminare (art. 419 comma 1 c.p.p.);
- riceve la notifica del decreto che dispone il giudizio (art 429 comma 4 c.p.p.) e del decreto di citazione a giudizio (art. 552 comma 3 c.p.p.).
Mediante gli avvisi dell’udienza preliminare e del giudizio la persona offesa dal reato viene messa nella condizione di valutare se partecipare o meno al processo penale mediante la costituzione di parte civile al fine di chiedere in tale sede il riconoscimento del proprio diritto al risarcimento del danno.
POTERI E FACOLTA’ DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO
Per reati come lo stalking (art. 612 bis c.p.), maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p., violenza sessuale (art. 609 bis c.p. e seguenti) ed in generale in tutti i reati dove l’offesa alla persona è particolarmente pregnante è fondamentale che la persona offesa incarichi un proprio difensore che l’assista nei momenti più rilevanti del procedimento penale.
La Legge, infatti, riconosce alla persona offesa dal reato plurime occasioni di partecipazione a specifiche fasi del procedimento penale:
- innanzitutto, il difensore della persona offesa, personalmente o tramite un investigatore privato autorizzato, può svolgere attività investigativa difensiva (art. 327 bis c.p.) al fine di ricercare ed individuare elementi di prova da inserire nel fascicolo del Pubblico Ministero o da presentare direttamente al Giudice;
- la persona offesa o il suo difensore possono chiedere per iscritto al Pubblico Ministero di procedere ad incidente probatorio;
- in caso di partecipazione all’incidente probatorio il difensore della persona offesa dal reato potrà partecipare e rivolgere domande alle persone sottoposte ad esame (art. 405 c.p.p.);
- inoltre, la persona offesa può essere sentita come testimone nel corso del dibattimento e durante le indagini preliminari come persona informata dei fatti per cui si procede.
POTERI DI CONTROLLO SULL’EVENTUALE INATTIVITA’ DEL PUBBLICO MINISTERO
La Legge prevede che alla persona offesa dal reato siano comunicati la richiesta di proroga delle indagini preliminari e la richiesta di archiviazione del procedimento da parte del Pubblico Ministero al Giudice per le indagini preliminari.
Si tratta anche in questi casi di diritti di informazione che, però, assumono carattere di dovere da parte del Pubblico Ministero qualora la persona offesa dal reato ne faccia espressa richiesta o nell’atto di querela o in altro modo formalizzata.
A seguito della ricezione delle suddette comunicazioni la persona offesa dal reato può:
- presentare al Giudice per le indagini preliminari proprie osservazioni in merito alla richiesta di proroga delle indagini (art. 406 comma 3 c.p.p.);
- formulare al Giudice per le indagini preliminari opposizione alla richiesta di archiviazione, mediante la quale indicare specifici atti di indagine ai fini dell’accertamento del fatto (art 408 comma 2 c.p.p.).
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Da tutto quanto sopra esposto si può trarre la conclusione che alla persona offesa sono riconosciuti plurimi poteri, diritti e facoltà che possono assumere un ruolo decisivo nella fase delle indagini preliminari.
Tali poteri possono evidentemente essere esercitati in modo compiuto solo mediante la difesa tecnica espletata da un difensore appositamente nominato dalla persona offesa.
Pertanto, è sempre consigliabile che la persona offesa dal reato si rivolga ad un proprio difensore che possa assisterla nelle delicate fasi del procedimento penale in modo da poter valutare se e come esercitare i diritti e le facoltà ad essa riconosciute.