CASI E MODI DELL’INVESTIGAZIONE DIFENSIVA

Prima di entrare nel merito delle indagini difensive della parte privata è fondamentale premettere che il processo penale italiano si fonda sul sistema processuale di tipo accusatorio.

Il sistema accusatorio si caratterizza per l’assenza in capo al Giudice del potere di ricercare le prove, dovendo decidere in merito ad un fatto contestato sulla base delle prove “offerte”alle altre parti del processo, alle quali è riconosciuto il cosiddetto “diritto di prova” che si esplica nella ricerca, nella richiesta di ammissione e nella assunzione delle stesse.

In sostanza, in linea di principio nel sistema accusatorio il Giudice decide sulla base delle prove che vengono richieste e portate nel processo dalle parti processuali.

Il diritto alla prova spetta al Pubblico Ministero ed alle parti private e cioè imputato, parte civile, responsabile civile e persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.

E’ evidente, quindi, che nel processo penale di tipo accusatorio l’investigazione difensiva svolge un ruolo essenziale, in quanto permette al difensore della parte privata di ricercare le fonti di prova, acquisirne gli elementi e presentarli al Giudice ai fini della formazione della prova su cui si fonderà la decisione.

LE INVESTIGAZIONI DIFENSIVE NELLA COSTITUZIONE

Il fondamento costituzionale delle indagini difensive si rinviene nell’art. 24 della Costituzione, secondo il quale “tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado di procedimento“.

In sostanza, l’investigazione difensiva non è altro che un’esplicazione del diritto di difesa.

Non solo.

La materia delle indagini difensive è stata disciplinata dalla Legge n. 397 del 2000 entrata in vigore quale attuazione del principio del “giusto processo” introdotto dalla legge costituzione n. 2 del 1999 che ha modificato l’art. 111 della Costituzione, prevedendo, tra gli altri, i seguenti principi fondamentali:

  • la parità delle parti nel processo penale (“ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale);
  • il diritto per l’imputato di preparare la propria difesa (“disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa”);
  • il principio del contraddittorio nella formazione della prova nel processo penale (“il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova”).

Con la Legge n. 397 del 2000 è stato introdotto l’art. 327 bis c.p.p., ai sensi del quale “fin dal momento dell’incarico professionale, risultante da atto scritto, il difensore ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, nelle forme e per le finalità stabilite nel titolo VI bis del presente libro”.

Diversamente dal Pubblico Ministero, il quale ai sensi dell’art. 358 c.p.p. dovrebbe svolgere “accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini“, il difensore della parte privata non ha l’obbligo di cercare e presentare al Giudice elementi a sfavore della parte assistita.

In sostanza, il difensore della parte privata, perseguendo l’interesse del proprio assistito, è libero di valutare se un elemento di prova è favorevole alla parte tutelata e decidere se portarla o meno all’attenzione del Giudice.

CASI E MODI DELLE INDAGINI DIFENSIVE

L’investigazione difensiva è essenzialmente un’attività di ricerca di elementi per la ricostruzione di un determinato fatto.

Normalmente le indagini difensive vengono svolte prima del processo vero e proprio, in quanto la loro finalità è proprio di permettere al difensore di formulare al Giudice le richieste di prova che trovano ragione nella ricerca svolta in precedenza.

Tuttavia, come previsto dall’art. 327 bis c.p.p., di fatto l’investigazione difensiva può essere svolta in ogni stato e grado del procedimento, nel corso dell’esecuzione penale, nonché al fine di promuovere la revisione del processo……in sostanza, sempre.

Inoltre, le indagini difensive possono essere svolte anche prima dell’apertura di un procedimento penale “per l’eventualità che si instauri un procedimento penale” (art. 391 nonies c.p.p.).

Stante l’estrema delicatezza della materia, le modalità di espletamento delle indagini difensive sono state disciplinata da un’apposita normativa inserita nel titolo VI bis del libro V del Codice di Procedura Penale, introdotto, come già detto, dalla Legge n. 397 del 2000.

IL RUOLO DEL DIFENSORE E DEI SUOI COLLABORATORI

Innanzitutto, non tutti possono procedere con l’investigazione difensiva, ma solo il difensore che riceve un apposito mandato difensivo dalla parte privata sia essa la persona sottoposta alle indagini preliminari oppure la persona offesa dal reato.

Per fare un parallelismo, l’attività di indagine inquirente viene svolta dal Pubblico Ministero, il quale si avvale della Polizia Giudiziaria o dei propri consulenti tecnici, mentre l’attività di indagine difensiva può essere espletata esclusivamente dal difensore nominato.

Ovviamente nell’espletamento delle indagini difensive il difensore si avvale di sostituti, nonché degli investigatori privati appositamente incaricati.

A tale ultimo riguardo, il ruolo degli investigatori privati è fondamentale nello svolgimento delle indagini difensive, in quanto soggetti autorizzati mediante apposita licenza disciplinata dall’art. 134 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza e professionalmente specializzati per tale attività, avendo a propria disposizione anche specifica strumentazione tecnica.

CASI E MODI DELLE INDAGINI DIFENSIVE

Il Titolo VI bis del Libro Quinto della Parte Seconda del Codice di Procedura Penale disciplina le modalità di esperimento delle attività di indagine difensiva.

L’INTERVISTA DIFENSIVA

L’investigazione di difensiva orale rappresenta per il difensore lo strumento più importante per la ricerca di elementi a favore del proprio assistito.

Mediante tale attività di indagine il difensore assume secondo tre distinte modalità le dichiarazioni da parte di una persona informata dei fatti o di un soggetto indagato in un procedimento connesso:

  • il colloquio non documentato. Si tratta di un atto che può essere compiuto anche dagli ausiliari del difensore e, caratterizzandosi per la mancata documentazione, è finalizzato a verificare preventivamente se un soggetto è a conoscenza di informazioni o elementi di prova a favore della persona assistita. All’esito del colloquio il difensore potrà decidere se formalizzare le dichiarazioni ricevute nella forma dell’assunzione di informazioni o della dichiarazione scritta.
  • l’assunzione di informazioni. Trattasi della modalità classica di assunzione delle dichiarazioni che può avvenire o con domande formulate dal difensore e risposte della persona intervistata oppure mediante narrazione libera dei fatti da parte del dichiarante. Fondamentale è il divieto di presenza della parte assistita (indagato o persona offesa) al compimento di tale atto di indagine difensiva.
  • la dichiarazione scritta. Mediante questo atto di indagine difensivo il difensore acquisisce dalla persona intervistata una dichiarazione scritta contenente la descrizione dei fatti a sua conoscenza. Sotto il profilo formale l’art. 391 ter c.p.p. stabilisce i requisiti che deve avere la dichiarazione scritta ai fini della sua utilizzabilità nel procedimento penale: data di rilascio della dichiarazione, generalità del difensore e della persona che rilascia la dichiarazione, attestazione relativa gli avvertimenti di Legge relativi all’intervista, l’oggetto della dichiarazione.

LE ALTRE ATTIVITA’ DI INVESTIGAZIONE DIFENSIVA

Oltre all’attività difensiva di tipo dichiarativo, la Legge n. 397 del 2000 ha disciplinato altre mezzi di investigazione al fine da un lato di dare certezza all’atto espletato e dall’altro di prevedere degli strumenti che rendono effettiva l’attività del difensore, potendosi rivolgere all’uopo al Pubblico Ministero o al Giudice.

In particolare, la normativa vigente in materia disciplina i seguenti atti di indagine difensiva:

  • la richiesta di documentazione alla Pubblica Amministrazione (art. 391 quater c.p.p.);
  • l’esame delle cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano e, se si tratta di documenti, di estrarne copia (art. 366 c.p.p.);
  • l’accesso ai luoghi (senza possibilità di alterazione degli stessi), di cui il difensore è tenuto a a redigere apposito verbale dell’attività svolta (art. 391 sexies c.p.p.);
  • accertamenti tecnici ripetibili mediante propri consulenti di parte;
  • accertamenti tecnici non ripetibili (aer. 391 dicies c.p.p.) mediante il coinvolgimento del Pubblico Ministero, previa apposita informazione dello stesso, il quale potrà in alternativa: partecipare all’attività personalmente o tramite proprio consulente oppure procedere con proprio accertamento non ripetibile o, quale ulteriore alternativa, esercitare le facoltà di cui all’art. 360 c.p.p. (in particolare, formulare riserva di incidente probatorio).

L’UTILIZZAZIONE NEL PROCEDIMENTO PENALE DEGLI ATTI DI INVESTIGAZIONE DIFENSIVA

Una volta acquisiti elementi a favore del proprio assistito, il difensore può presentarli al Giudice affinché ne tenga conto non solo tutte le volte che deve assumere una decisione nel contraddittorio delle parti durante le indagini preliminari o nel corso dell’udienza preliminare (art. 391 octies comma 1 c.p.p.), ma anche quando deve adottare un provvedimento per il quale non è prevista la presenza della parte assistita (art. 391 octies comma 2 c.p.p.).

Inoltre, nel corso delle indagini preliminari il difensore può presentare al Pubblico Ministero elementi di prova a favore del proprio assistito al fine di indurre l’Autorità inquirente a prendere decisioni favorevoli per la parte tutelata, come ad esempio la richiesta di archiviazione (se si tratta di persona indagata) o la richiesta di rinvio a giudizio (se la parte assistita è la persona offesa).

Durante la fase delle indagini preliminari la documentazione presentata dal difensore al Giudice per le indagini preliminari viene inserita in un apposito fascicolo denominato “fascicolo del difensore” conservato presso l’ufficio del Giudice.

Dopo la chiusura delle indagini preliminari il fascicolo del difensore confluisce nel fascicolo del Pubblico Ministero e gli atti di indagini espletati dal difensore assumono il regime di utilizzabilità proprio degli atti d’indagine e, quindi, potranno essere letti dal Giudice nei modi di cui agli artt. 511 c.p.p. e 512 c.p.p., nonché per le contestazioni probatorie analogamente ai verbali delle dichiarazioni raccolte dall’Autorità inquirente.