LA PARTE CIVILE ED IL SUO RUOLO NEL PROCESSO PENALE

Quando un soggetto ha subito un danno come conseguenza di un reato si pone la questione su come fare valere la propria pretesa risarcitoria in un processo penale.

Ebbene, il mezzo per ottenere il riconoscimento del diritto al risarcimento di un danno in conseguenza di una condotta che costituisce reato è la “costituzione di parte civile nel processo penale“.

COS’E’ LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE?

In termini tecnici si intende l’esercizio dell’azione civile nel processo penale.

Nella pratica il soggetto danneggiato si rivolge ad un proprio difensore affinché lo assista al fine di ottenere il risarcimento del danno subito quale conseguenza del fatto contestato all’imputato nel capo di imputazione.

Con la costituzione nel processo penale nella veste di parte civile, la persona danneggiata assume il ruolo attivo di parte del processo con la possibilità di esercitare le facoltà che la Legge riconosce ad ogni parte processuale (ad esempio, depositare lista testimoniale prima del dibattimento, formulare richieste di prova, partecipare al dibattimento, rassegnare le proprie richieste risarcitorie, nonché impugnare le sentenze non favorevoli di primo e secondo grado).

SOGGETTI LEGITTIMATI A COSTITUIRSI PARTE CIVILE

È legittimato a costituirsi parte civile il soggetto “danneggiato dal reato” da intendersi come colui che ha subito un danno che deve essere risarcito.

In sostanza, è la lesione di un diritto a legittimare la partecipazione al processo penale di un soggetto diverso da Pubblico Ministero, Imputato e Giudice.

Il soggetto danneggiato dal reato non è obbligato a seguire questa procedura nel processo penale per vedere accertato il proprio diritto al risarcimento del danno, ben potendo intraprendere la strada del giudizio civile.

Tuttavia, è fondamentale sapere che in caso di costituzione di parte civile si seguiranno le regole di quest’ultimo.

DANNI RISARCIBILI

Il danno risarcibile su può manifestare essenzialmente i due forme: nel danno patrimoniale e nel danno non patrimoniale.

  • DANNO PATRIMONIALE: si intende la lesione al patrimonio di un soggetto quale diretta conseguenza di un fatto illecito.L’art. 1223 c.c. (richiamato dall’art. 2056 c.c. in materia di fatto illecito) stabilisce espressamente che la determinazione del danno patrimoniale deve tenere conto sia della perdita economica (danno emergente) sia del mancato guadagno (lucro cessante) subiti dal danneggiato.
  • DANNO NON PATRIMONIALE: si intende la lesione di interessi giuridicamente rilevanti cagionata secondo le regole degli articoli 2043 e seguenti del codice civile.Ovviamente il diritto al risarcimento del danno si configura, comunque, come un’obbligazione di pagamento di una somma di denaro, ma a differenza del “danno patrimoniale” si tratta della traduzione monetaria di un pregiudizio che riguarda un bene giuridico di natura non economica. Nel “danno non patrimoniale“, inteso come categoria unitaria del danno risarcibile (come stabilito dalla Corte di Cassazione, Sez. Unite, n. 26972/2008), rientrano, come singole voci di danno, il danno biologico, il danno morale, il danno parentale mentre la personalizzazione del danno (quello che una volta si definiva come il c.d. danno esistenziale) è un criterio di adeguamento del quantum risarcitorio al caso concreto. Rimandando alle singole pagine di trattazione del sito, possono sommariamente definirsi:
    • il danno biologico, come la compromissione dell’integrità psico-fisica di un soggetto;
    • il danno morale, come un turbamento dello stato d’animo conseguente ad un evento;
    • il danno parentale, come la lesione all’integrità del diritto di famiglia che lega due o più soggetti (ovviamente questa voce di danno non patrimoniale ricorre nei reati di omicidio).

TERMINI PER LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE

La costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo penale senza, quindi, la necessità di rinnovare la costituzione nelle fasi o nei successivi gradi del processo (c.d. immanenza della costituzione di parte civile secondo quanto previsto dall’art. 76 comma 2 c.p.p.).

I termini sono essenzialmente due (art. 79 c.p.p.):

  • l’inizio dell’udienza preliminare nel momento in cui il Giudice accerta la regolare costituzione delle parti;
  • il termine finale è il momento in cui il Giudice accerta la regolare costituzione delle parti prima dell’apertura del dibattimento.

Tuttavia, deve essere precisato che i termini di cui sopra valgono in linea generale.

Infatti, deve precisarsi che nei casi dei procedimenti a citazione diretta a giudizio (art. 55o c.p.p.), non essendo prevista l’udienza preliminare, il termine entro il quale è ammessa il soggetto danneggiato dal reato è quella della verifica della regolare costituzione delle parti prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.

I suddetti termini sono stabiliti a pena di decadenza con la conseguenza che una volta trascorsi la costituzione di parte civile è inammissibile.

PERCHE’ COSTITUIRSI PARTE CIVILE: VANTAGGI E SVANTAGGI DELL’AZIONE CIVILE NEL PROCESSO PENALE

Una prima fondamentale differenza tra il processo civile ed il processo penale attiene all’onere della prova.

Infatti, nel giudizio civile è il danneggiato a dover provare il fatto a fondamento della pretesa risarcitoria; viceversa, nel processo penale l’onere della prova degli elementi costitutivi di un reato grava sul Pubblico Ministero che ha mezzi di ricerca della prova estremamente efficaci.

In entrambi i processi uno dei mezzi di prova di primaria rilevanza è la testimonianza con la una fondamentale differenza: mentre nel giudizio civile le parti processuali non possono deporre come testimoni, nel processo penale la parte civile può (e quasi sempre accade) essere chiamata a riferire fatti rilevanti come testimone.

In sostanza, nel processo penale la parte civile può essere anche testimone di un fatto dalla stessa subito (tutt’altro discorso riguarda la valutazione dell’attendibilità della testimonianza).

E’ evidente, quindi, un primo rilevante vantaggio della costituzione di parte civile: la persona danneggiata può testimoniare a differenza del giudizio civile, nel quale, invece, sarà tenuta a provare con altri mezzi il fatto da cui sorge il suo diritto al risarcimento del danno.

Questi gli ulteriori vantaggi della costituzione di parte civile nel processo penale:

  • il danneggiato dal reato non deve anticipare le spese del procedimento (di cui è, invece, onerato nel caso del giudizio civile);
  • non è tenuto alla ricerca delle prove del fatto, essendo compito del Pubblico Ministero;
  • beneficia dei tempi più ristretti della Giustizia penale rispetto a quella civile.

Ovviamente “non è tutto oro quello che luccica“.

Infatti, con la costituzione di parte civile il soggetto danneggiato dal reato entra in un procedimento in cui l’iniziativa e le scelte fondamentali spettano al Pubblico Ministero.

Inoltre, uno svantaggio consiste nell’effetto di giudicato della sentenza di assoluzione che se afferma l’innocenza dell’imputato con le formule ampie di cui all’art. 652 c.p.p. la parte civile deve accettarne l’esito, non potendo più instaurare un giudizio civile per il medesimo fatto contro lo stesso soggetto.

In sostanza, l’esito favorevole per l’imputato incide irrimediabilmente sulla pretesa di risarcimento della parte assistita costituitasi parte civile.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La valutazione se costituirsi parte civile o meno nel processo penale non deve essere presa alla leggera.

Spesso i vantaggi depongono a favore dell’esercizio dell’azione civile nel processo penale, ma tale scelta deve essere sempre ponderata su specifici criteri:

  • preliminarmente è necessario conoscere l’attività di indagine svolta dal Pubblico Ministero in modo da sapere quali fatti sono stati oggetto di riscontro;
  • individuare eventuali ulteriori mezzi di prova da portare nel processo al fine di rafforzare in sede processuale i fatti che dovranno essere provati;
  • prevedere, per quanto possibile, la strategia difensiva dell’imputato.

Solo all’esito di una valutazione complessiva del caso sarà possibile decidere in modo compiuto e consapevole sui rischi ed i vantaggi che possono conseguire dalla costituzione di parte civile nel processo penale.