Di fronte ad atti persecutori, violenze domestiche, lesioni e in generale ad ogni condotta lesiva è sempre opportuno rivolgersi ad un Avvocato Penalista che potrà assisterti per un’adeguata tutela.
TUTELA PERSONA OFFESA E PARTE CIVILE
Di fronte ad atti persecutori, violenze domestiche, lesioni e in generale ad ogni condotta lesiva è sempre opportuno rivolgersi ad un Avvocato Penalista che potrà assisterti per un’adeguata tutela.
Infatti, alla persona offesa da un reato, quale soggetto leso nella propria libertà o integrità personale, la legge riconosce diritti e facoltà che possono esercitati personalmente o a mezzo di proprio difensore nominato.
Si tratta di un ambito di attività difensiva particolarmente delicato, in quanto se è vero che il “dominus” della conduzione delle indagini e dell’esercizio dell’azione penale è riservata al Pubblico Ministero nondimeno rilevante è la collaborazione che la persona offesa, per il tramite di un proprio difensore, può offrire all’Autorità Inquirente per l’accertamento di un fatto costituente reato, soprattutto nei casi di atti persecutori (art. 612 bis c.p.) e maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), nei quali è fondamentale la collaborazione del soggetto che ha subito tali condotte.
Oltre alla possibilità di sporgere denuncia querela, la legge riconosce la facoltà alla persona offesa di presentare memorie difensive ed indicare fonti di prova, come ad esempio indicare persone informate sui fatti oggetto di accertamento ed acquisire documenti rilevanti per l’attività di indagine.
Si tratta di strumenti fondamentali per la tutela della persona offesa da un reato cui si aggiungono altrettanti diritti e facoltà ancora più specifici, quali la partecipazione agli accertamenti tecnici non ripetibili (art. 360 c.p.p.), la sollecitazione rivolta al Pubblico Ministero di “cristallizzare” elementi probatori mediante la richiesta di incidente probatorio.
Pur non trattandosi di un diritto riconosciuto in maniera espressa dalla legge, la persona offesa può rivolgersi al Pubblico Ministero affinché chieda al Giudice per le indagini preliminari l’applicazione di una misura cautelare personale o reale volta alla cessazione di una condotta lesiva della propria libertà come spesso avviene per i reati di stalking (art. 612 bis c.p) e maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.).
A tale ultimo proposito l’art. 282 ter c.p.p. prevede, quale misure cautelare personale ad hoc, il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, introdotta specificamente per i reati di stalking, ma che, stante la sua portata generale, ben può essere applicata in tutti i casi di necessità di tutela della persona offesa rispetto a condotte lesive della propria vita quotidiana.
Inoltre, in favore delle vittime violenza sulla persona è previsto il diritto ad essere informati in merito alla richiesta di modifica di misura cautelare da parte del soggetto interessato con facoltà di esprimere al Giudice per le indagini preliminari la propria posizione a riguardo (art. 299 c.p.p.).
Alla persona offesa sono poi riconosciuti strumenti di “monitoraggio” dell’attività di indagine del Pubblico Ministero verificando l’esistenza di apertura di un’attività di accertamento di un fatto di reato subito, formulando apposita richiesta scritta di iscrizione di una notizia di reato (art. 335 c.p.p.), nonché chiedendo espressamente di essere informati circa la proroga delle indagini preliminari (art. 406 c.p.p.) e sull’eventuale richiesta di archiviazione del procedimento (art. 408 c.p.p.) avverso la quale è consentito formulare opposizione ai sensi dell’art. 410 c.p.p..
Inoltre, per determinati reati (ad esempio stalking, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e reati ai danni di minori) è riconosciuto alla persona offesa il diritto al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito normalmente previsti (art. 76 del T.U. in materia di spese di giustizia).
In caso di esercizio dell’azione penale da parte del Pubblico Ministero la persona offesa che ritiene di avere subito un danno quale conseguenza delle azioni criminose subite può costituirsi parte civile nel processo penale al fine di esercitare in tale l’azione civile volta ad ottenere il relativo risarcimento.
Tale facoltà non viene riconosciuta solo alla persona offesa, quale soggetto portatore dell’interesse direttamente tutelato dalla norma incriminatrice, ma anche a tutti quei soggetti che ritengano di avere subito un danno inteso in senso giuridico e non in senso lato.
Quanto sopra descritto rappresenta una panoramica generale dei diritti e delle facoltà che la legge riconosce ai soggetti che si trovano costretti a subire condotte penali, per la cui tutela è quantomai opportuno rivolgersi ad un Avvocato Penalista con esperienza in un settore particolarmente delicato e complesso.