Nella pratica penale capita di affrontare casi di contestazione del reato di spendita di monete false previsto dall’art. 455 c.p. anche in situazioni nelle quali il danno cagionato dal soggetto agente alla persona offesa è particolarmente lieve.
Ora, al di là di ogni valutazione in merito ai requisiti per la sussistenza di tale reato, tematica di indubbio interesse attiene all’applicabilità a tale reato la circostanza attenuante del danno di lieve entità così definito dall’art. 62 n. 4 c.p.: “l’avere nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l’avere agito per conseguire o l’avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l’evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità“.
Trattasi di questione rilevante, in quanto qualora tale circostanza attenuante sia applicabile anche al reato di cui all’art. 455 c.p. (ma non solo) la pena da applicarsi al caso concreto andrebbe diminuita per un terzo con evidenti benefici in punto di trattamento sanzionatorio.
Nelle aule giudiziarie è quantomai comune assistere a processi aventi ad oggetto l’accertamento di reati contro il patrimonio e per tali fattispecie non sussiste il problema in merito alla applicabilità ontologica della circostanza attenuante in questione, essendo istituto previsto prima di tutto proprio in relazione ai reati di natura prettamente patrimoniale.
Ed infatti in giurisprudenza è consolidato l’orientamento tradizionale della giurisprudenza che ritiene tale circostanza attenuante applicabile esclusivamente alle fattispecie criminose previste a tutela del bene “patrimonio”.
Tuttavia, a tale orientamento si è affiancato recentemente altra interpretazione giurisprudenziale estensiva, secondo la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. c.p. può trovare applicazione anche oltre i reati che offendono i patrimonio, in quanto viene data rilevanza al motivo di lucro alla base della condotta posta in essere dal soggetto agente; in sostanza, è l’azione criminosa realizzata al fine di conseguire un vantaggio economico / patrimoniale a costituire il presupposto fondamentale per l’attenuante in questione.
In tal senso proprio in relazione all’applicabilità della circostanza attenuante in esame al reato di cui all’art. 455 c.p., la Suprema Corte di Legittimità, Sezione V, con la sentenza n. 43342 del 2005, ha affermato che “a seguito della modifica recata dalla L. 7 febbraio 1990 n. 19, art. 62, comma 1, n. 4, la circostanza attenuante del danno economico di speciale tenuità è applicabile ad ogni tipo di delitto, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, purchè il fatto risulti commesso per un motivo di lucro, e cioè per acquisire, quale risultato dell’azione delittuosa, un vantaggio patrimoniale, e purchè la speciale tenuità riguardi sia il lucro (prefigurato o conseguito) sia l’evento dannoso o pericoloso (cfr. Sez. 5^, n. 14713, 7 giugno 1990, Palmieri, relativa a fattispecie eguale all’attuale, citata dal ricorrente; nonchè: Sez. 6^, 20 maggio 1997, Maniscale; Sez. 3^, n. 1206 del 3 luglio 1992, Vivarelli; Sez. 1^, n. 36299 del 12 settembre 2001, Giambo). L’espressione “evento dannoso o pericoloso”, dovendo ritenersi riferita alla nozione di evento in senso giuridico, è difatti idonea a comprendere qualsiasi offesa penalmente rilevante purchè essa sia, e in astratto (in relazione alla natura del bene giuridico oggetto di tutela) e in concreto (con contestata), di tale particolare modestia da risultare “proporzionata” alla tenuità del vantaggio patrimoniale che l’autore del fatto si proponeva di conseguire o ha in effetti conseguito. Sicchè l’attenuante risulta inapplicabile soltanto ai delitti che producono un danno o una situazione di pericolo di una qualche gravità e consistenza, nonchè, ovviamente, a quelli la cui previsione è posta a tutela di beni fondamentali o diritti inviolabili (quelli che la dottrina più genericamente definisce “contrassegnati da maggiore disvalore sociale”)“.
Il suddetto orientamento giurisprudenziale ha trovato recentemente conferma nella sentenza n. 5812/2017 emessa dalla Corte di Cassazione, Sez. VI, , con la quale è stata ritenuta applicabile l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 anche nei reati in materia di stupefacenti, in quanto “a seguito della nuova formulazione dell’art. 62 n. 4 cod. pen., recata dall’art. 2 L. 7 febbraio 1990, n. 19, la circostanza attenuante del danno economico di speciale tenuità è applicabile ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, purché la speciale tenuità riguardi congiuntamente l’entità del lucro (conseguendo o conseguito) e dell’evento dannoso o pericoloso (ex multis, con riferimento a diverse fattispecie delittuose e categorie di delitti, Sez. 5, n. 43342 del 19/10/2005, Rv. 232851; Sez. 3, n. 2685 del 12/10/2011, Rv. 251888; Sez. 5, n. 26807 del 19/03/2013, Rv. 257545; Sez. 5, n. 44829 del 12/06/2014, Rv. 262193; Sez. 5, n. 36790 del 22/06/2015, Rv. 264745; Sez. 5, n. 27874 del 27/01/2016, Rv. 267357). Ne consegue che la circostanza attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. è applicabile al reato di cessione di sostanze stupefacenti in presenza di un evento dannoso o pericoloso connotato da un ridotto grado di offensività o disvalore sociale, ed è compatibile con la fattispecie del fatto di lieve entità, prevista dall’art. 73, comma quinto, d. P.R. n. 309/1990 (Sez. 6, n. 20937 del 18/01/2011, Rv. 250028)“.
In conclusione, le suddette sentenze hanno aperto la possibilità di applicare circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p. non solo ai reati che offendono il patrimonio, ma a tutti i reati nei quali la condotta del soggetto agente sia connotata da motivi di lucro al fine di ottenere un vantaggio di natura patrimoniale con evidenti riflessi sotto il profilo difensivo.
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