Questione piuttosto problematica nella pratica quotidiana è l’ammissibilità della costituzione di parte civile tramite il sostituto processuale designato da procuratore speciale della persona danneggiata.

Infatti, di tanto in tanto capita di assistere nelle aule giudiziarie alla seguente scena: nel momento della verifica della costituzione delle parti da parte del Giudice si palesa, come soggetto che dichiara di costituirsi parte civile, il sostituto processuale dell’Avvocato che risulta nominato procuratore speciale del proprio assistito, quale persona danneggiata dal reato per cui si procede.

Di fronte alla costituzione di parte civile da parte del sostituto processuale del difensore nominato procuratore speciale della persona danneggiata, sovente il difensore dell’imputato eccepisce l’inammissibilità della costituzione di parte civile, in quanto effettuata da soggetto non legittimato.

Quando tale situazione processuale si verifica il Giudice è chiamato a dirimere una questione piuttosto controversa nel panorama giurisprudenziale: può il sostituto processuale costituirsi in vece del difensore nominato procuratore speciale della persona danneggiata da un reato?

La questione sopra esposta ha recentemente trovato soluzione con la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 12213 del 16 marzo 2018, la quale ha affermato il seguente principio di diritto: “il sostituto processuale del difensore al quale soltanto il danneggiato abbia rilasciato procura speciale al fine di esercitare l’azione civile nel processo penale non ha la facoltà di costituirsi parte civile, salvo che detta facoltà sia stata espressamente conferita nella procura o che il danneggiato sia presente all’udienza di costituzione“.

In sostanza, dal suddetto principio si evince che:

  • in linea di principio, il sostituto processuale del difensore munito procura speciale conferita dal danneggiato in linea di principio non può costituirsi parte civile;
  • tuttavia, la regola di cui sopra trova temperamento nell’ipotesi in cui al momento del conferimento della procura speciale da parte del danneggiato al proprio difensore venga espressamente dichiarato che lo stesso potrà costituirsi parte civile anche a mezzo di un proprio sostituto processuale;
  • in alternativa, la costituzione di parte civile può essere formalizzata dal sostituto processuale anche nel caso in cui tale facoltà non sia stata prevista al momento del conferimento della procura speciale, qualora la persona danneggiata sia presente al momento della costituzione.

Le suddette conclusioni si fondano su una netta distinzione tra la costituzione di parte civile della persona danneggiata, quale esercizio dell’azione civile nel processo penale, e la difesa tecnica in sede processuale della parte civile costituita.

In particolare, l’art. 74 c.p.p, il quale prevede che l’azione civile possa essere esercitata “nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali” deve essere letto in relazione all’art. 76 c.p.p., secondo il quale l”azione civile nel processo penale è esercitata, anche a mezzo di procuratore speciale, mediante la costituzione di parte civile” e l’eventuale conferimento della procura speciale deve “a pena di inammissibilità, essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve contenere, oltre alle indicazioni richieste specificamente dalla legge, la determinazione dell’oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce” in base a quanto stabilito dall’art. 122 c.p.p.

Per quanto riguarda la difesa in giudizio, l’art. 100 c.p.p. prevede che la parte civile partecipa al processo penale “col ministero di un difensore, munito di procura speciale conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal difensore o da altra persona abilitata“.

In sostanza, anche se le disposizioni normative sopra citate fanno riferimento alla procura speciale, deve essere tenuto ben distinto “cosa” viene conferito dalla persona danneggiata e, cioè, la facoltà di esercitare l’azione civile nel processo penale (c.d. “legittimatio ad causam” e, quindi, la titolarità del diritto sostanzino in capo al danneggiato) e la rappresentanza processuale (c.d. difesa tecnica processuale) della persona già costituitasi parte civile.

L’aspetto fondamentale della sentenza in commento sta proprio nell’avere operato una netta distinzione tra i due aspetti sopra indicati: esercizio del diritto e difesa del danneggiato in sede processuale.

Sul punto la Suprema Corte ha espressamente affermato: “laddove il soggetto legittimato ad causam si costituisca, esercitando l’opzione in tal senso consentita dalla legge, a mezzo di procuratore speciale, siano necessarie due procure speciali, di cui una volta a conferire il potere di esercitare il diritto alle restituzione o al risarcimento (rappresentanza sostanziale), e l’altra diretta ad attribuire lo ius postulandi (rappresentanza processuale) : procure che, come frequentemente accade, ben possono essere conferite al medesimo soggetto, così attribuendosi al difensore nominato procuratore speciale sia la rappresentanza sostanziale sia quella tecnico-processuale“.

Ora, stante la netta distinzione tra rappresentanza sostanziale e rappresentanza processuale, la questione della legittimazione alla costituzione di parte civile da parte del procuratore speciale nominato per l’esercizio dell’azione penale per il tramite del sostituto processuale è stata risolta nel senso di “valorizzare” la volontà del danneggiato nel senso che lo stesso può conferire espressamente al procuratore speciale nominato ex art. 76 c.p.p. il potere di nominare un sostituto processuale proprio per l’esercizio dell’azione civile in sede penale in sua vece.

In particolare, “il discrimine non può che essere dato, infatti, dalla necessaria distinzione concettuale tra legitimatio ad causam e legitimatio ad processum, potendo il sostituto del difensore effettuare la costituzione di parte civile solo laddove una tale facoltà gli derivi dalla volontà espressa dal danneggiato all’atto del conferimento dei poteri di esercizio del diritto sostanziale ad agire. Fermo dunque il concetto, espresso nitidamente dal primo indirizzo ricordato, secondo cui la legitimatio ad processum non conferisce al difensore la facoltà di farsi sostituire, per la costituzione di parte civile in udienza, da altro difensore, nulla toglie, al contempo, che lo stesso danneggiato,con la procura speciale rilasciata ai fini della costituzione, attribuisca al difensore la facoltà di farsi sostituire da altro difensore, dovendosi intendere tale facoltà finalizzata appunto – atteso l’ambito formale nel quale la stessa è conferita – all’esercizio del potere di costituzione. Una tale previsione, contenuta nella procura ex art. 76, viene in definitiva a configurare anche in capo ad altro soggetto, per espressa volontà del titolare del diritto, il potere di costituzione di parte civile, restando in tal modo rispettati i confini dogmatici imposti dal legislatore“.

I passaggi sopra riportati sono estremamente rilevanti, in quanto se da un lato l’orientamento giurisprudenziale che ammetteva la possibilità per il difensore nominato procuratore speciale per la costituzione di parte civile di potere nominare un proprio sostituto processuale per l’esercizio dell’azione civile nel processo penale dall’altro, correggendo parzialmente il indirizzo interpretativo,  ammette tale possibilità nel caso in cui sia stato consentito dal danneggiato o mediante un’espressa facoltà in tal senso oppure presenziando personalmente all’udienza di costituzione.

In conclusione, con la sentenza in commento paiono (finalmente) delineati i ristretti confini della legittimazione del sostituto processuale alla costituzione di parte civile, mettendo fine all’incertezza interpretativa che fino ad oggi ha caratterizzato la prassi giudiziaria.
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