PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: PRESUPPOSTI E CONDIZIONI
Con il patrocinio a spese dello Stato viene riconosciuta ai cittadini con redditi entro determinate soglie stabilite dalla Legge di beneficiare dell’assistenza legale senza doverne sostenere l’onere economico.
Si tratta di un beneficio finalizzato a garantire anche alle persone meno abbienti la difesa tecnica nel procedimento penale (olte che in quello civile) in ossequio all’art. 24 della Costituzione, ai sensi del quale “sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione“.
CHI PUO’ BENEFICIARE DEL GRATUITO PATROCINIO
Ai sensi dell’art. 98 c.p.p. e dell’art. 74 del D.P.R. n. 115 del 2002 possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato coloro che partecipano al procedimento penale nella veste di:
- indagato;
- imputato;
- condannato;
- persona offesa dal reato;
- danneggiato che intende costituirsi parte civile;
- responsabile civile;
- persona civilmente obbligata alla pena pecuniaria.
SOGGETTI ESCLUSI:
Sono esclusi dal patrocinio a spese dello Stato:
- il condannato con sentenza definitiva di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
- il soggetto assistiti da due difensori; in sostanza, il gratuito patrocinio può essere concesso a condizione che l’interessato sia assistito da un solo difensore;
- il condannato con sentenza definitiva di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
CONDIZIONI SOGGETTIVE PER L’AMMISSIONE
A) Il soggetto richiedente
Possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato solo quei soggetti che nell’anno precedente all’istanza di ammissione hanno percepito un reddito imponibile IRPEF inferiore ad € 11.493,82.
E’ importante sapere che in caso di soggetto convivente con altre persone che insieme compongono una famiglia non deve essere considerato il reddito del singolo richiedente, ma il reddito familiare che si determinerà nella soglia di € 11.493,82 cui aggiungere la somma pari ad € 1.032,91 per ogni soggetto convivente (art. 92 del D.P.R. n. 115 del 2002).
B) La deroga ai limiti di reddito
Ai sensi dell’art. 76 comma 4 ter del D.P.R. n. 115 del 2002 può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato in deroga ai limiti di redditi previsti il soggetto qualificato come persona offesa dai reati previsti dagli artt. 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale.
In sostanza, la persona offesa dai reati di cui sopra può beneficiare del gratuito patrocinio indipendentemente dal reddito percepito.
C) Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello stato
La persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato può nominare esclusivamente un difensore iscritto nell’apposito elenco degli Avvocati tenuto dal Consiglio dell’Ordine di riferimento.
In sostanza, il gratuito patrocinio copre le spese legali per la difesa tecnica nel procedimento penale a condizione che venga nominato come difensore un Avvocato che ha dato la propria disponbilità a tale “servizio” e sia in possesso dei seguenti requisiti: attitudini ed esperienza professionale nel settore penale; assenza di sanzioni disciplinari, anzianità professionale non inferiore a due anni.
DOMANDA PER L’AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
L’istanza per l’ammissione al gratuito patrocinio è sempre personale e, pertanto, dovrà essere presentata dall’interessato all’Autorità Giudiziaria competente che è l’Ufficio Giudiziario ove pende il processo (nella fase delle indagini preliminari la decisione spetta al Giudice per le indagini preliminari).
La domanda per la concessione del beneficio deve contenere (art. 79 del D.P.R. n. 115 del 2002):
- le generalità dell’interessato;
- l’autocertificazione del reddito entro la soglia sopra indicata (€ 11.493,82 cui aggiungere € 1.032,91 per ogni eventuale componente del nucleo familiare)
- l’impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente;
- i cittadini di Stato non appartenenti all’Unione Europea sono tenuti ad allegare all’istanza una certificazione dell’autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato.
Per scaricare il fai simile della domanda è possibile accedere al sito internet del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ravenna, ove è ogni ulteriore informazione a riguardo.