CODICE DI PROCEDURA PENALE
PARTE SECONDA
LIBRO UNDICESIMO
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA’ STRANIERE
TITOLO I bis (1)
Principi generali del mutuo riconoscimento delle decisioni e dei provvedimenti giudiziari tra stati membri dell’Unione Europea
Art. 696. bis
Principio del mutuo riconoscimento (2).
2. Le decisioni e i provvedimenti giudiziari emessi dalle competenti autorità degli altri Stati membri possono essere riconosciuti ed eseguiti nel territorio dello Stato; l’autorità giudiziaria può richiedere alle competenti autorità degli altri Stati membri l’esecuzione dei propri provvedimenti e decisioni.
(2) Articolo inserito dall’art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 ottobre 2017, n. 149, che ha inserito il Titolo I-bis, a decorrere dal 31 ottobre 2017.
Art. 696-ter.
Tutela dei diritti fondamentali della persona nel mutuo riconoscimento (1).
1. L’autorità giudiziaria provvede al riconoscimento e all’esecuzione se non sussistono fondate ragioni per ritenere che l’imputato o il condannato verrà sottoposto ad atti che configurano una grave violazione dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato, dei diritti fondamentali della persona riconosciuti dall’articolo 6 del Trattato sull’Unione europea o dei diritti, delle libertà e dei principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
(1) Articolo inserito dall’art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 ottobre 2017, n. 149, che ha inserito il Titolo I-bis, a decorrere dal 31 ottobre 2017.
1. L’autorità giudiziaria competente riceve direttamente le decisioni e i provvedimenti da riconoscere ed eseguire nel territorio dello Stato.
2. L’autorità giudiziaria trasmette direttamente alle competenti autorità giudiziarie degli altri Stati membri le decisioni e i provvedimenti da riconoscere ed eseguire, dandone comunicazione al Ministro della giustizia nei casi e nei modi previsti dalla legge, anche ai fini dell’esercizio dei poteri di cui all’articolo 696-sexies.
3. La documentazione e gli accertamenti integrativi, nonché le ulteriori informazioni necessarie all’esecuzione delle decisioni e dei provvedimenti dei quali sia chiesto il riconoscimento, sono oggetto di trasmissione diretta tra le autorità giudiziarie degli Stati membri.
1. L’autorità giudiziaria riconosce ed esegue le decisioni e i provvedimenti giudiziari degli altri Stati membri senza sindacarne le ragioni di merito, salvo che sia altrimenti previsto. È in ogni caso assicurato il rispetto dei princìpi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato.
(1) Articolo inserito dall’art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 ottobre 2017, n. 149, che ha inserito il Titolo I-bis, a decorrere dal 31 ottobre 2017.
Art. 696-sexies.
Poteri del Ministro della Giustizia (1).
1. Il Ministro della giustizia, nei casi e nei modi previsti dalla legge, garantisce l’osservanza delle condizioni eventualmente poste in casi particolari dall’autorità giudiziaria dello Stato membro per dare esecuzione alle decisioni giudiziarie di cui è stato chiesto il riconoscimento, sempre che tali condizioni non contrastino con i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato.
2. Il Ministro della giustizia verifica l’osservanza delle condizioni poste dall’autorità giudiziaria italiana per l’esecuzione delle decisioni e dei provvedimenti nel territorio di altro Stato membro.
(1) Articolo inserito dall’art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 ottobre 2017, n. 149, che ha inserito il Titolo I-bis, a decorrere dal 31 ottobre 2017.
2. All’esecuzione delle decisioni e dei provvedimenti giudiziari al cui riconoscimento l’interessato ha prestato il consenso si provvede senza formalità, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona.
1. Le decisioni sul riconoscimento e l’esecuzione di un provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria di altro Stato membro sono impugnabili nei casi e con i mezzi previsti dalla legge.
2. Avverso le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge.
3. Non è ammessa l’impugnazione per motivi di merito, salvo quanto previsto dall’articolo 696-quinquies.
4. L’impugnazione non ha effetto sospensivo, salvo che sia diversamente previsto.
(1) Articolo inserito dall’art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 ottobre 2017, n. 149, che ha inserito il Titolo I-bis, a decorrere dal 31 ottobre 2017.
Art. 696-decies.
1. I terzi di buona fede interessati dall’esecuzione della decisione di riconoscimento sono tutelati nei casi e con i mezzi previsti dalla legge. Ai terzi è assicurata la partecipazione al procedimento di riconoscimento con le forme e le garanzie che la legge assicura nei procedimenti analoghi già regolati dall’ordinamento interno.
(1) Articolo inserito dall’art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 ottobre 2017, n. 149, che ha inserito il Titolo I-bis, a decorrere dal 31 ottobre 2017.